autorenew
Imprese edili
lunedì, 4. novembre 2024
Edizione: Consulente Elas novembre 2024

Promemoria: La nuova patente a punti per i cantieri

Promemoria: La nuova patente a punti per i cantieri

Dal 1° ottobre 2024, le aziende e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per la patente a punti tramite il portale online dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Vi ricordiamo che il regime transitorio è scaduto il 30 ottobre 2024. Di seguito riassumiamo i punti principali per voi.

Nel ottobre 2024 era in vigore un regime transitorio. Le aziende e i lavoratori autonomi interessati potevano compilare una dichiarazione sostitutiva e inviarla all’indirizzo PEC dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La conferma di invio della PEC sostituiva la patente a punti per questo periodo. Dal 1° novembre 2024, la registrazione nel portale online è obbligatoria per tutti.

 La domanda può essere presentata sia dal rappresentante legale che da un delegato. Per accedere al portale, è necessario un accesso SPID o CIE. È possibile presentare la domanda tramite questo link: Ispettorato del Lavoro: Servizi Online e Patente a Crediti.

I requisiti per ottenere la patente a punti includono:

  • l’iscrizione alla Camera di Commercio
  • l’adempimento degli obblighi formativi
  • il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • il possesso di un DURC valido
  • il possesso di un DURF valido (se richiesto)
  • la nomina di un RSPP (se richiesto)

Se desiderate incaricarci della presentazione della domanda, potete inviare i moduli necessari a sekretariat@elas.it con l’oggetto “Domanda Patente a Punti”.

Per ulteriori informazioni e i moduli corrispondenti, vi rimandiamo al nostro articolo informativo.

Promemoria: In linea di principio, chiunque lavori fisicamente in un cantiere necessita della patente a punti. Sono esclusi solo le aziende che forniscono esclusivamente servizi di consegna o servizi intellettuali. Pertanto, se un’azienda consegna solo materiali da costruzione o altre merci a un cantiere senza montarli, non è soggetta a questa nuova disposizione. Anche i geometri o gli architetti che si trovano nel cantiere ma non svolgono lavori fisici sono esclusi dalla disposizione.
In conseguenza, ciò significa che non solo le imprese edili, ma anche tutte le altre aziende e i lavoratori autonomi che operano in un cantiere sono soggetti alla regolamentazione. 

Questo sito utilizza dei cookies. mostra piu