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Prestazioni sociali
lunedì, 14. novembre 2022
Edizione: Consulente Elas novembre 2022

Primi chiarimenti sulle nuove regole dei congedi parentali

Primi chiarimenti sulle nuove regole dei congedi parentali

Dal 13 agosto 2022, come già noto, sono in vigore le nuove norme sul congedo parentale, sul congedo di paternità obbligatoria e su altri benefici e diritti volti a conciliare al meglio famiglia-lavoro. L'Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS con la Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 ha pubblicato alcuni chiarimenti.

È di rilevante importanza la specificazione dell'INPS in riferimento all'applicazione del congedo parentale e del congedo di paternità obbligatoria nel periodo che precede il 13 agosto 2022. Grazie a questo chiarimento si ha, ora, la certezza che le norme trovano applicazione anche per i figli nati prima del 13 agosto 2022.

Congedo parentale (ex maternità facoltativa)

Nel caso del congedo parentale ci sono delle novità importanti che riassumendo sono:

  • durata del congedo indennizzato: tre mesi per ogni genitori più 3 mesi trasferibili tra i genitori e utilizzabili in alternativa tra loro (in tutto 9 mesi di congedo indennizzato)
  • pagamento: l’indennità erogata dall'INPS, che ammonta sempre al 30% della retribuzione, aumenta perché a partire dal 13 agosto prende in considerazione (nella base di calcolo) anche le mensilità aggiuntive e gli altri elementi retributivi
  • maturazione ratei: durante il congedo parentale matura il diritto a ferie, ai permessi e alle mensilità aggiuntive.
  • Periodo indennizzato: fino all’età di 12 anni del bambino

Per i lavoratori in congedo parentale prima del 13 agosto 2022, ma che continuano a fruirne anche dopo tale data, godranno del diritto alle nuove prestazioni a far data dal 13 agosto. Tutti i congedi parentali, invece, che iniziano dopo il 13 agosto saranno gestiti secondo le nuove norme, anche se la nascita è avvenuta prima di questa data.

I mesi aggiuntivi possibili dal 13 agosto possono essere goduti anche se il "vecchio" congedo parentale è già stato utilizzato. Due esempi:

  1. se la madre ha già usufruito di tutti i sei mesi di congedo parentale prima del 13 agosto, il padre ha la possibilità di godere dei tre mesi residui.
  2. se il padre ha fruito di quattro mesi di congedo parentale retribuito, la madre può richiedere altri cinque mesi, due dei quali alternativi tra i genitori e i tre mesi spettanti alla madre.

Congedo di paternità obbligatorio

Per quanto riguarda il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni), l'INPS specifica che le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui la data di nascita era prima del 13 agosto, ma il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre. Questo potrebbe essere interessante nel caso di parto plurimo, per il quale sono ora previsti 20 giorni di congedo. Se, per esempio, i gemelli sono nati il 5 luglio e il lavoratore padre ha usufruito di 10 giorni nel mese di luglio, può ancora chiedere altri 10 giorni dopo il 13 agosto ma comunque entro cinque mesi dalla data di nascita.

Presentazione delle domande

Per richiedere le nuove prestazioni e i nuovi congedi, l'INPS rimanda a future comunicazioni. Tuttavia, è già possibile fruire dei congedi. Le domande possono essere presentate in un secondo momento.

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