La principale novità consiste nel fatto che il lavoratore può rientrare in servizio anche in assenza di un certificato medico definitivo: è infatti sufficiente l’ultimo certificato che attesta la chiusura della prognosi. Resta comunque possibile richiedere un certificato medico-legale, sia su iniziativa del lavoratore sia da parte dell’INAIL.
La ripresa anticipata dell’attività lavorativa è invece consentita solo previa emissione di un nuovo certificato medico che anticipi la fine della prognosi. In assenza di tale certificazione, il rientro al lavoro non può essere considerato legittimo.
