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Informazioni generali sul rapporto di lavoro
martedì, 7. gennaio 2025
Edizione: Consulente Elas gennaio 2025

Nuova disciplina del periodo di prova per i contratti a tempo determinato

Nuova disciplina del periodo di prova per i contratti a tempo determinato

L’articolo 13 del Collegato Lavoro, che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025, stabilisce la durata del periodo di prova nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di lavoro effettivo ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso (cioè senza possibilità per i contratti collettivi di stabilire diversamente), la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a:

  • Quindici giorni per i contratti con una durata non superiore a sei mesi,
  • Trenta giorni per i contratti con una durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Resta fermo che, in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova e che, in caso di sopravvenienza di eventi come malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

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