In ogni caso (cioè senza possibilità per i contratti collettivi di stabilire diversamente), la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a:
- Quindici giorni per i contratti con una durata non superiore a sei mesi,
- Trenta giorni per i contratti con una durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Resta fermo che, in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova e che, in caso di sopravvenienza di eventi come malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.