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Informazioni generali sul rapporto di lavoro
giovedì, 5. febbraio 2026
Edizione: Consulente Elas febbraio 2026

Novità su indennità chilometriche e rimborsi spese per trasferte all’interno dello stesso comune

Novità su indennità chilometriche e rimborsi spese per trasferte all’interno dello stesso comune

Con la Circolare n. 15 del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al rimborso delle indennità chilometriche e delle spese di trasferta effettuate all’interno dello stesso territorio comunale in cui si trova anche la sede di lavoro del dipendente.

 

 

  1. Esenzione fiscale per le spese di trasporto all’interno dello stesso comune

A partire dal 2026, le spese sostenute per attività lavorative all’interno del medesimo comune sono esenti da tassazione, a condizione che:

  • siano documentate e verificabili, e
  • siano riconducibili in modo chiaro all’attività lavorativa.

Rientrano tra le spese esenti:

  • Indennità chilometrica per l’uso dell’auto privata, calcolata secondo le tabelle ACI
  • Pedaggi autostradali e parcheggi, se il documento identifica chiaramente il veicolo
  • Spese di car sharing, secondo i criteri già precedentemente riconosciuti
  • Corse taxi e NCC, purché pagate con mezzi tracciabili (pagamenti tracciabili)

  1. Obblighi di documentazione per il datore di lavoro

Per beneficiare dell’esenzione fiscale, il datore di lavoro deve predisporre e conservare:

  • un dettaglio dei percorsi o dei tragitti effettuati
  • l’indicazione del veicolo utilizzato
  • il costo chilometrico ACI applicato
  • la corretta associazione dei giustificativi al veicolo, al percorso e alla motivazione della trasferta

  1. Attenzione! Nulla cambia per il tragitto casa–lavoro

Rimane invariato il trattamento fiscale del normale tragitto quotidiano:

  • Il percorso casa ↔ luogo di lavoro non è considerato in nessun caso trasferta.
  • Eventuali rimborsi volontari del datore di lavoro per questo tragitto costituiscono retribuzione imponibile, quindi:
    • Soggetta a IRPEF,
    • Soggetta a contributi previdenziali.

 

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