- Esenzione fiscale per le spese di trasporto all’interno dello stesso comune
A partire dal 2026, le spese sostenute per attività lavorative all’interno del medesimo comune sono esenti da tassazione, a condizione che:
- siano documentate e verificabili, e
- siano riconducibili in modo chiaro all’attività lavorativa.
Rientrano tra le spese esenti:
- Indennità chilometrica per l’uso dell’auto privata, calcolata secondo le tabelle ACI
- Pedaggi autostradali e parcheggi, se il documento identifica chiaramente il veicolo
- Spese di car sharing, secondo i criteri già precedentemente riconosciuti
- Corse taxi e NCC, purché pagate con mezzi tracciabili (pagamenti tracciabili)
- Obblighi di documentazione per il datore di lavoro
Per beneficiare dell’esenzione fiscale, il datore di lavoro deve predisporre e conservare:
- un dettaglio dei percorsi o dei tragitti effettuati
- l’indicazione del veicolo utilizzato
- il costo chilometrico ACI applicato
- la corretta associazione dei giustificativi al veicolo, al percorso e alla motivazione della trasferta
- Attenzione! Nulla cambia per il tragitto casa–lavoro
Rimane invariato il trattamento fiscale del normale tragitto quotidiano:
- Il percorso casa ↔ luogo di lavoro non è considerato in nessun caso trasferta.
- Eventuali rimborsi volontari del datore di lavoro per questo tragitto costituiscono retribuzione imponibile, quindi:
- Soggetta a IRPEF,
- Soggetta a contributi previdenziali.
