La valutazione dei rischi come requisito obbligatorio
La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cosí come disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, impone a ogni datore di lavoro di valutare in modo sistematico tutti i rischi presenti in azienda. Il datore di lavoro deve documentare tale analisi nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo obbligo si applica a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata.
Nel caso del lavoro a chiamata, ciò comporta conseguenze concrete.
In assenza di una valutazione dei rischi corretta e aggiornata, il datore di lavoro non può instaurare alcun rapporto di lavoro intermittente. La legge vieta espressamente l’utilizzo di personale a chiamata quando la valutazione dei rischi risulta assente o insufficiente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2015.
Tutela rafforzata per il lavoro a chiamata
Il lavoro intermittente si caratterizza per orari variabili e per una minore continuità operativa. Proprio per queste ragioni, la giurisprudenza riconosce la necessitá di una tutela più elevata. I dipendenti devono essere adeguatamente preparati allo svolgimento dell’attività, anche quando l’impiego avviene solo in modo occasionale.
La valutazione dei rischi deve:
- considerare le mansioni effettivamente svolte dal personale intermittente;
- individuare i possibili rischi di natura organizzativa;
- definire in modo chiaro le modalità di informazione e formazione prima di ogni singolo impiego.
Un DVR assente o incompleto non espone il datore di lavoro solo a sanzioni in materia di sicurezza. In determinati casi, può anche comportare la trasformazione del contratto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Conclusione
Un rapporto di lavoro intermittente può essere instaurato solo se poggia su basi solide. Una valutazione dei rischi completa e aggiornata non rappresenta un adempimento formale, ma costituisce il presupposto giuridico essenziale per l’impiego di lavoratori a chiamata.
