Rimane fermo che i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un massimo di dodici mesi senza causale. Solo in caso di superamento del predetto termine é necessaria l'apposizione di una causale.Rimane ferma anche la durata complessiva di 24 mesi dei contratti a tempo determinato.
Come gá comunicato precedentemente, il legislatore elenca le seguenti causali:
- Nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali / territoriali o accordi aziendali.
- Se nulla è disciplinato da contratti collettivi o accordi aziendali, si puó fare riferimento a esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti, e in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2024
- In caso di sostituzione di dipendenti assenti (es. sostituzione per maternità).
Attenzione! L'indicazione di una causale in un contratto a tempo determinato e la durata ad esso associata devono corrispondere alle effettive esigenze operative. In passato, la giurisprudenza si é piú volte espressa ritenendo non valide le causali apposte e portando alla conseguente trasformazione del contratto da determinato a indeterminato.
E allora, quali sono le novità?
I contratti a tempo determinato rinnovati, anche senza l'apposizione di una causale, anche se un dipendente é giá stato in azienda, a condizione che la durata complessiva del contratto non superi i 12 mesi con un contratto di lavoro a tempo determinato. In precedenza, era sempre necessario foapporre una causale, anche se la durata complessiva non superava i 12 mesi.
Possono essere neutralizzati i primi dodici mesi. Se il contratto a tempo determinato viene prorogato, o rinnovato, la durata dei contratti a tempo determinato intercorsi con lo stesso lavoratore prima del 5 maggio 2023 non viene conteggiata per il termine complessivo di dodici mesi, ma sempre nel rispetto del termine dei 24 mesi che non possono essere superati.
Secondo l'interpretazione del Ministero del Lavoro del 9 ottobre, un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato prima del 5 maggio 2023 può essere prorogato per altri dodici mesi senza che il periodo precedente al 5 maggio debba essere conteggiato nei dodici mesi.Cosí da equiparare la proroga al rinnovo.
Ai fini del conteggio dei mesi, contano tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, anche se un dipendente era in azienda come lavoratore somministrato.
La normativa non si applica ai contratti a tempo determinato per lavori stagionali, che seguono una disciplina separata.
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