Quando una lavoratrice in stato di gravidanza decide di prestare la propria attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza, è necessario assicurarsi preventivamente che non ricorra alcun pericolo di salute né per la lavoratrice, né per il bambino. Questo deve essere accertato tramite certificati medici da un medico specialista del servizio sanitario, o ad esso convenzionato, e da un medico aziendale che lo conferma. Questi due certificati devono essere rilasciati entro e non oltre il settimo mese di gravidanza.
Fino a poco fa, le lavoratrici in stato di gravidanza dovevano presentare la documentazione medica richiesta all'INPS insieme alla domanda di maternità flessibile. Con la circolare n. 106/2022, l'INPS ha stabilito che questo non è più necessario. Ad oggi è sufficiente che la lavoratrice consegni la documentazione richiesta al datore di lavoro.
Rimane invariato quanto segue:
- la domanda di maternità dovrà essere presentata online all’INPS, autonomamente o tramite patronato;
- la conferma dello stato di gravidanza viene inoltrata telematicamente all’INPS dal servizio sanitario;
- il datore di lavoro non può in nessun caso consentire alla lavoratrice in stato di gravidanza di prestare l’attività lavorativa in assenza della documentazione richiesta (certificati medici).