Come già avvenuto a luglio, le specifiche del testo legislativo non sono sufficienti a definire con precisione l’applicazione del bonus.
Si può ipotizzare che il datore di lavoro pagherà il bonus ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro in essere a novembre 2022. Sono nuovamente esclusi i datori di lavoro dei lavoratori domestici, che lo riceveranno direttamente dall’Inps.
A differenza di luglio il requisito è una retribuzione con imponibile non eccedente 1.538 euro. Indipendentemente dal fatto che una persona lavori a tempo pieno o parziale. Il legislatore non ha definito con esattezza cosa si intenda per imponibile; tuttavia, essendo definito che vale anche la copertura figurativa, si può presumere che si intenda come riferimento la base imponibile per i contributi previdenziali.
I lavoratori presentano un'autodichiarazione al datore di lavoro per il pagamento, dichiarando di non percepire una prestazione pensionistica iniziata con decorrenza entro/prima del 1° ottobre 2022 e quindi di ricevere già il bonus tramite l’ente competente e di non appartenere a un nucleo familiare che è destinatario del reddito di cittadinanza.
Seguiranno da parte nostra informazioni sulla procedura e sulla consegna dell'autodichiarazione necessaria. Dobbiamo ancora attendere le linee guida dell'INPS per poter pianificare il prima possibile le nostre procedure operative.