La durata
Il periodo di prova non può in nessun caso avere la stessa durata del contratto di lavoro a tempo determinato, deve sempre avere una durata inferiore. Questo principio, negli ultimi anni, è stato consolidato dalla giurisprudenza.
La proporzionalità
Con il Decreto Trasparenza è stato introdotto il principio di proporzionalità del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Il periodo di prova deve essere proporzionato rispetto alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato, anche se il legislatore non ha fornito alcun criterio in ordine di proporzionalità, per prassi si ritiene che il periodo di prova vada riproporzionato a seconda della durata annuale del contratto.
Se il contratto di lavoro ha una durata di dodici mesi può essere previsto un periodo di prova della durata ordinaria, come previsto dal ccnl. Se, invece, il contratto di lavoro ha una durata inferiore a dodici mesi, il periodo di prova deve essere riproporzionato in dodicesimi.
Esempio: durata del contratto di lavoro - 6 mesi - periodo di prova previsto da CCNL - 2 mesi - periodo di prova adeguato e riproporzionato - 1 mese.
Il periodo di prova disciplinato del contratto collettivo
Alcuni contratti collettivi regolamentano il periodo di prova nei contratti di lavoro a tempo determinato. In questi casi si presume che trovi applicazione il periodo di prova previsto dal contratto collettivo senza doverlo riproporzionare.
Il rinnovo e il periodo di prova
In caso di rinnovo contrattuale tra le stesse parti e per le stesse mansioni, non è possibile concordare un nuovo periodo di prova.
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