Le dimissioni devono sempre essere convalidate presso l'ITL, seguendo l'apposita procedura, in caso di:
- Lavoratrice in stato di gravidanza;
- Lavoratrice o lavoratore genitore durante i primi tre anni di vita del bambino;
- Lavoratrice o lavoratore in caso di adozione/affidanebto nei primi tre anni di accoglienza del minore, in caso di adozione internazionale i primi tre anni decorrono dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore o dall'invito di recarsi all'estero.
Il Ministero del Lavoro, con la Nota del 13 ottobre 2025, ha chiarito che l’obbligo di convalida delle dimissioni è una misura di tutela generale e non prevede eccezioni per il periodo di prova. La tutela della genitorialità prevale sul diritto di recesso libero durante il periodo di prova. Pertanto, quando ricorre una delle situazioni sopra descritte, il lavoratore o la lavoratrice deve richiedere la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro anche in caso di dimissioni nel periodo di prova.
Se la lavoratrice è in gravidanza oppure il lavoratore/la lavoratrice ha un figlio sotto i tre anni e le dimissioni non vengono convalidate, queste sono inefficaci. Il datore di lavoro non può considerare valida la cessazione né comunicarla.
