Regole generali
La legge italiana consente una risoluzione anticipata solo per giusta causa ex art. 2119, c.c.. In tutti gli altri casi, la parte danneggiata può richiedere un risarcimento, calcolato sulla base della retribuzione persa fino alla data di fine contratto prevista.
Risoluzione da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro può risolvere il contratto solo se il dipendente commette una violazione grave dei doveri, tale da inficiare il rapporto di fiducia tra le parti.
Risoluzione da parte del dipendente
Il dipendente può risolvere il contratto solo in presenza di giusta causa, quale ad esempio il mancato pagamento della retribuzione o la presenza di comportamenti disciminanti. Se il dipendente risolve il contratto in mancanza di una giusta causa é tenuto al risarcimento dell danno subito dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve provare la sussistenza di un danno, dimostrando che l’interruzione improvvisa e anticipata del rapporto da parte del lavoratore ha causato un danno all’azienda (ad esempio, costi di formazione sostenuti, costi di selezione per la scelta del lavoratore e poi per la sua sostituzione).
Risoluzione consensuale
Se entrambe le parti intendono risolvere anticipatamente il rapporto a tempo determinato, possono optare per una risoluzione consensuale. N.B. che in tal caso il dipendente non ha diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI).
