Con il decreto appena menzionato era stata introdotta un´ulteriore causale giustificativa temporanea per la stipula di contratti a tempo determinato, la quale durata supera i 12 mesi, per via di una proroga oppure anche per via di un rinnovo (in tale ultimo caso la causale é sempre necessaria, a prescindere delle durata). Infatti, alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) viene concessa la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di contratti a tempo determinato. Di conseguenza, attualmente sono previste le seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attivitá ovvero
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attivitá ordinaria;
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
Le causali, introdotte dalla contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale (stipulati da associazioni sindacali comparativamente piú rappresentative sul piano nazionale oppure tramite le rappresentanze sindacali aziendali RSU/RSA) devono essere puntuali, determinate ed univoche. Attenzione: non sono consentite indicazioni generiche.
La nuova disposizione prevede che il regime derogatorio di apposizione del termine ha carattere temporaneo fino alla data del 30 settembre 2022. Ció significa che sino tale data é possibile indicare la causale individuata dalla contrattazione collettiva, mentre la durata del rapporto puó potrarsi anche oltre tale data. Per esempio: Stipula contratto di lavoro a tempo determinato 30.09.2022 – durata del contratto dal 30.09.2022 al 29.09.2024.