Il certificato per il datore di lavoro non contiene la diagnosi, ma riporta, tra l'altro,:
- Dati del medico
- Inizio e fine della malattia
- Indicazione se si tratta di una prima comunicazione, di una proroga o di una ricaduta
- Indirizzo di reperibilità (se diverso dalla residenza)
Se manca l’indirizzo, il lavoratore deve comunicarlo immediatamente all’INPS – in Alto Adige tramite e-mail a: medicolegale.bolzano@inps.it
Certificati retroattivi: nuovi controlli INPS
Con una recente circolare, l’INPS ha annunciato controlli più rigorosi sui certificati medici retroattivi. Finora i medici potevano emettere certificati con data retroattiva di un giorno. L’INPS li riconosceva solo in caso di visita domiciliare – ma non poteva verificarlo tecnicamente.
Con un nuovo sistema di controllo, l’INPS verifica ora se il certificato è stato emesso durante una visita a domicilio o ambulatoriale. Per questo motivo, i lavoratori non dovrebbero più richiedere certificati retroattivi – salvo in caso di visita domiciliare.
In caso di malattia, è fondamentale che la visita medica e l’emissione del certificato avvengano lo stesso giorno dell’inizio della malattia. In questo modo, il lavoratore evita che l’INPS non riconosca la certificazione e non eroghi l’indennità.
Certificato cartaceo e dall’estero
In casi eccezionali – ad esempio durante un ricovero ospedaliero – il certificato può essere ancora emesso in formato cartaceo. Il lavoratore deve inviarlo all’INPS/NIFS entro due giorni lavorativi tramite raccomandata.
Per i certificati emessi all’estero, si applicano regole diverse a seconda del Paese:
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Paesi UE e Stati con convenzione bilaterale (es. Svizzera, Paesi SEE, Turchia):
Il certificato può essere inviato per raccomandata all’INPS/NIFS e al datore di lavoro. Non è necessaria la traduzione. -
Paesi extra-UE senza convenzione:
Il certificato deve essere legalizzato e tradotto dalla rappresentanza consolare o diplomatica italiana nel Paese interessato. Successivamente, va inviato entro due giorni all’INPS/NIFS e al datore di lavoro.
Proroga, ricaduta e durata
Le proroghe possono essere emesse solo con un giorno di retroattività. Questo è particolarmente importante per le certificazioni che terminano di venerdì. Se il medico indica erroneamente “inizio della malattia”, il lavoratore deve richiedere la correzione – altrimenti si avvia un nuovo periodo di carenza.
Una ricaduta può essere comunicata entro 30 giorni dall’ultimo giorno di malattia. In questo caso, l’INPS/NIFS eroga l’indennità fin dal primo giorno – senza nuovo periodo di carenza.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, l’INPS/NIFS riconosce fino a 180 giorni di indennità di malattia all’anno. La tutela del posto di lavoro e l’integrazione salariale da parte del datore di lavoro dipendono dal contratto collettivo:
- Dal 4° al 20° giorno di malattia: 50 % della retribuzione complessiva
- Dal 21° al 180° giorno di malattia: 66,66 % della retribuzione complessiva
In caso di malattia superiore a 60 giorni, il lavoratore deve sottoporsi a una visita medica prima di rientrare al lavoro.
