La novitá principale é la modifica delle modalitá di calcolo dell'indennitá con equiparazione alle modalitá stabilite in campo di maternitá obbligatoria. Ció significa che la base di calcolo non prende più come riferimento solo la retribuzione mensile lorda, bensì anche il rateo delle mensilità aggiuntive e delle retribuzioni accessorie (es. premi o trattamenti accessori eventualmente erogati).
Il nuovo metodo di calcolo è stato reso applicabile da aprile 2023, pertanto, per il periodo che va dal 13 agosto 2022 al momento dell’effettiva applicabilità, è necessario eseguire il ricalcolo e riconoscere gli arretrati entro ottobre 2023.
Sempre con il Messaggio INPS n. 2821 del 28 luglio è stata comunicata la possibilità, sempre entro il mese di ottobre 2023, di procedere al pagamento posticipato della differenza tra l’indennità di congedo parentale effettivamente retribuita e l’indennità effettivamente spettante all’80%.
A partire dal 13 agosto 2022 i periodi di congedo parentale sono computabili nell'anzianità di servizio e non determinano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, salvo diverse pattuizioni stabilite in sede di contrattazione collettiva.
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