Le condizioni di accesso
- Il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti.
Questo periodo di tre anni viene prolungato se sussistono le seguenti condizioni:
- Il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei sei periodi d’imposta precedenti: se non è stato in precedenza impiegato in Italia presso lo stesso datore di lavoro o per lo stesso gruppo.
- Il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei sette periodi d’imposta precedenti: se prima del trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia presso lo stesso datore di lavoro, o per lo stesso gruppo.
- Il lavoratore deve impegnarsi a risiedere in Italia per almeno cinque anni e deve essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
- Il lavoratore deve essere stato iscritto all’AIRE durante la sua permanenza all’estero.
Il beneficio spettante
- Il lavoratore ha diritto a un’esenzione del reddito pari al 50% entro il limite di 600.000 euro annui.
- Il lavoratore ha diritto a un’esenzione del reddito pari al 60% solo in caso di figli minori, purché anche questi siano residenti in Italia e spetta a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione, per tutto il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.
La durata del beneficio
Il beneficio ha una durata di cinque anni a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento.