Esonero contributivo IVS applicato ai lavoratori dipendenti
Viene confermata la riduzione del contributo IVS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Questa riduzione trova applicazione sia nel settore privato che nel settore pubblico.
Troviamo una sola modifica rispetto al trattamento in uso fino ad oggi. L’esonero ha un valore diverso a seconda della retribuzione imponibile IVS di riferimento:
- É pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile IVS non eccede € 1.923;
- É pari al 2% se la retribuzione imponibile mensile IVS è tra € 1.923 e € 2.692.
È stata confermata l’applicabilità dell’esonero anche sulla tredicesima mensilità.
Ad oggi siamo ancora in attesa di indicazioni da parte dell’INPS per l’applicazione della misura.
Congedo parentale
Come ben sappiamo a ciascun genitore lavoratore spetta per un periodo di 3 mesi non trasferibili un’indennità pari al 30% della retribuzione. Gli stessi hanno, inoltre, diritto – in alternativa tra loro – ad un ulteriore periodo di 3 mesi per i quali spetta sempre un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Con la Legge di Bilancio 2023 viene previsto un incremento dell’indennità, dal 30% all´80%. L’incremento viene riconosciuto:
- in alternativa tra i genitori;
- per un periodo massimo di un mese (o un complesso di periodi frazionati non superiori ad un mese);
- entro il sesto anno di vita del bambino.
La nuova disposizione non trova applicazione per i congedi di maternità o paternità terminati entro il 31 dicembre 2022.
Diminuzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi
L’aliquota dell’imposta sostitutiva scende dal 10% al 5% per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. Il limite complessivo dell’importo rimane fermo a € 3.000 (€ 4.000 nel solo caso in cui l’azienda coinvolge i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Questa misura si applica nel solo settore privato e solo a coloro che l’anno precedente abbiano percepito un reddito non superiore a € 80.000.
Modifiche alla disciplina delle Prestazioni occasionali (PrestO)
La Legge di Bilancio 2023 prevede delle modifiche sia in riferimento all’importo erogabile, sia in riferimento ai requisiti soggettivi dell’utilizzatore.
L’importo complessivo erogabile viene innalzato da 5.000 euro a 10.000 euro. Resta, invece, invariato il compenso massimo percepibile da ciascun prestatore, fissato a € 5.000.
Il limite dimensionale degli utilizzatori viene esteso da 5 a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Questo vale anche per le aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore turistico.
Possono essere utilizzate anche dalle aziende del settore agricolo, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, per un periodo non superiore a 45 giorni di effettivo lavoro nel corso dell’anno solare per ciascun lavoratore e sempre nel rispetto del nuovo limite dimensionale. In quest’ultimo settore viene eliminato il riferimento al ricorso a questa tipologia contrattuale per i soli lavoratori appartenenti a determinate categorie.
Incentivi per l’assunzione
Incentivo assunzione under 36
Viene esteso a tutto il 2023, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato nonché alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo previdenziale del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi in specifiche regioni) e per un importo massimo di 8.000 euro annui.
Incentivo assunzione donne “svantaggiate”
Viene esteso a tutto il 2023, in caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, con contratto a tempo indeterminato nonché alle trasformazioni di contratti già agevolati di donne “svantaggiate”, l’esonero contributivo previdenziale del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi (in caso di contratto a tempo determinato) e di 18 mesi (in caso di assunzioni o di trasformazioni a tempo indeterminato) e per un importo massimo di 8.000 euro annui.
Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza
Viene esteso a tutto il 2023, in caso di assunzioni con contratti a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero contributivo previdenziale del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi e per un importo massimo di 8.000 euro annui. L’esonero contributivo non trova applicazione in riferimento ai rapporti di lavoro domestico.
Tutti questi esoneri sono subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea.
Detassazione delle mance
Per le imprese del settore dei Pubblici esercizi le cd. „Mance”, anche se elargite tramite mezzi di pagamento elettronici, sono soggette a un‘imposta sostitutiva dell‘IRPEF e delle addizionali comunali pari al 5%. Questa tassazione sostitutiva si applica nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro e ai soli lavoratori del settore privato titolari di reddito dipendente non superiore a € 50.000. Le stesse sono escluse dalla retribuzione imponibile di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non rientrano nel calcolo del TFR.
Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili
È stato prorogato al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori fragili del settore privato.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in questa modalità anche attraverso l’adibizione a mansione diversa, purché rientrante nella stessa categoria di inquadramento. Tuttavia, ha subito una modifica la nozione di lavoratore fragile. Viene definito tale il soggetto affetto da patologie e condizioni previste dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.
Assegno unico e universale
Questa misura non coinvolge direttamente i datori di lavoro, infatti, come ben sappiamo a decorrere da marzo 2022 il contributo viene corrisposto direttamente alle famiglie.
È, tuttavia, importante sapere che la misura di base dell’assegno unico per ciascun figlio maggiorenne disabile a carico viene definitivamente equiparata a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Viene, inoltre, estesa in via definitiva la maggiorazione prevista per ciascun figlio minorenne disabile a carico anche ai figli maggiorenni disabili a carico, di età inferiore a 21 anni.
In via aggiuntiva dal 1° gennaio 2023 è stato previsto un incremento del 50% per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno o a 3 anni in presenza di determinati requisiti.
Infine, a partire dal 1° gennaio 2023 viene elevata a € 150,00 mensili la maggiorazione forfettaria riconosciuta ai nuclei familiari con minimo quattro figli a carico, a prescindere dalla loro età anagrafica.
Trattamenti pensionistici
Quota 103
La novità del 2023 è la cd. Quota 103. Può accedere a questo trattamento pensionistico chi ha compiuto 62 anni di età e vanta un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. I periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche INPS possono essere gratuitamente cumulati.
Trova applicazione sia nel settore privato che in quello pubblico. Limitatamente alle forme gestite dall’INPS, trova applicazione anche in riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati.
Incentivo alla prosecuzione dell‘attività lavorativa
Si prevede un incentivo per tutti quei lavoratori dipendenti che pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento previsto dalla Quota 103, decidano di rimanere in servizio. Il dipendente deve volontariamente ed espressamente optare per la fruizione dell’incentivo, non trovando lo stesso applicazione automatica. Il dipendente può scegliere se continuare a versare i contributi, così da aumentare l’importo della pensione futura, o in via alternativa, godere dell’incentivo, rinunciando al versamento dei contributi e ricevendo direttamente in busta paga il valore della quota spettante.