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Imprese edili
martedì, 4. giugno 2024
Edizione: Consulente Elas giugno 2024

Novità in materia di “congruità della manodopera in edilizia”

Novità in materia di “congruità della manodopera in edilizia”

A partire dall'autunno 2021, è in vigore la disciplina relativa alla verifica sulla congruità della manodopera in edilizia. Sin dal momento della sua entrata in vigore questa disciplina è stata oggetto di svariate modifiche, l’ultima delle quali, risale alle ultime settimane. Sono stati emanati due decreti-legge che sanciscono che la verifica di congruità è "quasi" sempre obbligatoria. Quali sono le novitá?

Sanzioni per l’omessa verifica

Il Decreto PNRR (DL 19/2024) ha introdotto una sanzione amministrativa, in caso di appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro che va da 1.000 a 5.000 euro, a carico dei committenti che hanno provveduto al saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della stessa.      

In caso di appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l’assenza di positività dell’esito o di regolarizzazione dello stesso viene considerata ai fini della valutazione della performance del responsabile del progetto (ha effetti sulla carriera e sulla retribuzione). L’esito negativo viene, inoltre, segnalato all'Autorità anticorruzione ANAC.

Fate attenzione, il Decreto Coesione del 7 maggio 2024 è intervenuto nuovamente su questa disciplina e ne ha ridefinito ulteriormente i limiti. A partire dall'8 maggio saranno assoggettati alla nuova regolamentazione gli appalti pubblici di qualsiasi valore e gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro (anziché 500.000 euro).  La sanzione che va da 1.000 a 5.000 euro, dovuta per il pagamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della stessa sarà addebitata al direttore dei lavori e solo in caso di mancata nomina del direttore dei lavori, ricadrà sul committente.

Vi ricordiamo che il decreto "Coesione" non è ancora stato convertito in legge, essendo così possibili ulteriori modifiche in corso di conversione, o ancora, la perdita di efficacia in caso di mancata conversione.  

Gli importi indicati si riferiscono sempre al valore dell'intero cantiere e non ai soli valori inerenti i lavori di costruzione.

Cosa bisogna fare?

È quindi facilmente prevedibile che la verifica di congruità sarà sempre più richiesta e diventerà un requisito vero e proprio. Vi segnaliamo nuovamente di registrare i cantieri sul portale CNCE_EdilConnect, cosí facendo le ore di lavoro possono essere assegnate ai rispettivi cantieri su base mensile.

Anche i cantieri privati che non sono soggetti alla verifica di congruità dovrebbero essere registrati sul portale, questo perché il valore complessivo dell’appalto può subire variazioni in aumento in corso d’opera e superare il limite minimo. Se, ad esempio, al momento del raggiungimento del limite minimo i lavori durano già da diversi mesi, può essere difficile o addirittura impossibile dichiarare in un momento successivo tutte le ore di manodopera utilizzate. Nel caso di appalti pubblici, l'obbligo di rendicontazione si applica indipendentemente dal valore del contratto. L’attestato può essere richiesto anche per ottenere i benefici fiscali.

In qualità di subappaltatore, avete la possibilità di registrare il cantiere sul portale e di collegarlo al cantiere dell’impresa principale, anche in un secondo momento. A contrario, l'impresa principale deve registrare tutti i subappaltatori sul portale e assicurarsi che segnalino le loro ore di lavoro nel cantiere attraverso il portale. Questo vale anche per i lavoratori autonomi che non impiegano nessun lavoratore.

Cos'è la verifica di congruità?

L’obiettivo della verifica di congruità della manodopera in edilizia è quello di dimostrare la "congruità" delle ore lavorate in relazione allo specifico intervento realizzato, così da contrastare il lavoro in nero e il dumping dei prezzi nei cantieri. I parametri per questa valutazione sono stati definiti dalle parti sociali.

 Dal 1° novembre 2021, tutti i cantieri pubblici devono essere registrati nel portale CNCE_EdilConnect per la verifica di congruità da parte delle casse edili. Per i committenti privati questo obbligo trova applicazione solamente a partire da un valore complessivo dell’appalto pari o superiore a 70.000 euro.

Se l’esito di congruità è positivo, la Cassa Edile rilascia l’attestazione di congruità. Senza un’attestazione positiva, il committente non è autorizzato a procedere al saldo finale. Per ottenere il l’esito positivo, l’azienda può regolarizzare la propria posizione, mediante il versamento della differenza dell’importo corrispondente al costo del lavoro, necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per l’esito positivo di congruità. In alternativa, può regolarizzare la denuncia delle ore dell’impresa affidataria e/o dei subappaltatori collegati.

Nell’ultimo triennio diverse autorità hanno imposto il requisito di un attestato positivo di congruità anche per cantieri aventi un valore complessivo dell’appalto inferiore a 70.000 euro, pensiamo ad esempio, all'Agenzia delle Entrate che, a partire dal 2022, ha richiesto l’attestato positivo di congruità per la concessione di alcuni bonus fiscali.

A partire da marzo 2023 è stato istituito un apposito tipo di procedura di “Alert” che indica la necessità della verifica della congruità della manodopera. Quando nel portale CNCE_Edilconnect viene registrato un cantiere che rientra nella verifica di congruità (perché pubblico, o perché di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro), la Cassa edile invia diversi avvisi. La frequenza e la forma delle notifiche dipendono dalla durata del cantiere. In primo luogo, viene segnalato che il cantiere è soggetto alla verifica di congruità e che è necessario ottenere il relativo certificato prima di procedere al saldo finale da parte del committente. Seguono le notifiche che richiedono il controllo dei dati, la rendicontazione delle ore di manodopera e, se necessario, la modifica della data di fine del cantiere se i lavori si protraggono oltre la data inizialmente inserita. Segue la richiesta di ottenere l’attestato di congruità prima di chiudere il cantiere e di procedere al saldo finale.

Qualora nessuno abbia effettivamente richiesto l’attestato di congruità, la cassa edile notificherà se l'esito di conformità del cantiere è positivo o negativo. Se l'esito di conformità è positivo, viene sollecitata la richiesta dell’attestazione di congruità.

Se, invece, la verifica di conformità ha esito negativo, verrà richiesto di correggere la posizione o di fornire spiegazioni. Se queste richieste non vengono soddisfatte, l'azienda affidataria inadempiente può essere segnalata in "BNI" (Banca Nazionale delle Imprese Irregolari). A seguito di questa iscrizione non verrà rilasciato alle imprese il DURC (con tutte le conseguenze negative). Il committente riceve, inoltre, la comunicazione di non procedere al pagamento del saldo finale.

Limitazione all’inserimento delle correzioni

Oltre alle modifiche legali di cui ai precedenti paragrafi, ad aprile 2024, la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le case edili) ha annunciato che in futuro non sarà più possibile correggere infinite volte la dichiarazione delle ore per la verifica di congruità sul portale CNCE_EdilConnect. Una volta dichiarate, le ore di lavoro possono essere modificate una sola volta.

 

CNCE EdilConnect (congruitanazionale.it)

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