L’obbligo di comunicazione riguarda solamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e interessa tutti quei lavoratori con cui si stipula un contratto d’opera, ossia coloro che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei cfr. di un committente e per i quali non è prevista alcuna comunicazione al centro per l’impiego.
Dal 1° maggio 2022 la comunicazione deve essere effettuata sul Portale clic lavoro:
https://servizi.lavoro.gov.it accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. A questa procedura si accede a seguito di autenticazione, scegliendo “Nuova Comunicazione”. La comunicazione si compone di 4 sezioni.
- Sezione 1: dati del committente;
- Sezione 2: dati del lavoratore autonomo;
- Sezione 3: descrizione del rapporto di lavoro;
- Sezione 4: dati d'invio
Tuttavia, con Nota INL n. 881 del 2022 è stata prevista la possibilità di continuare ad adempiere all’obbligo via mail in due casi:
- per salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo anche in caso di malfunzionamento del sistema;
- in caso di impossibilità oggettiva (es. quando il committente che solitamente si rivolge al proprio consulente per gli adempimenti deve operare in proprio)
In caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale è stata omessa la dichiarazione.